07 Maggio 2024
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Diritto Canonico

Nullità del matrimonio canonico in Abruzzo
Quando cessa l’originario tenero sentimento di condivisione e di affetto tra due persone, il desiderio di alcuni è di comprendere quali possano essere le possibilità concrete di potersi sposare nuovamente in Chiesa. Per questa ragione inizia una ricerca per capire quale sia la persona più indicata a fornire delle risposte utili ricevendo, per lo più, indicazioni approssimative, Molti sono disorientati da alcune voci contrastanti, mentre altri rimangono confusi per le notizie infondate sui costi da sostenere, sui tempi e sulle modalità del processo canonico.

Lo Studio Guidobaldi opera da anni anche in questo settore riuscendo a fornire una soluzione concreta alle necessità in tema di dichiarazione di nullità dei matrimoni religiosi e, sperando di poter essere di supporto, ha predisposto alcune riflessioni che potrebbero essere utili.

Si può chiedere la nullità matrimonio cattolico avendo figli?
La domanda ricorre molto spesso e genericamente si può rispondere che la nascita dei figli non impedisce di ottenere la declaratoria di nullità.

Cosa significa matrimonio non consumato?
La Chiesa richiede, dopo la celebrazione, un rapporto sessuale definito “atto coniugale”. Per rispondere adeguatamente a questa domanda è sufficiente riportare per intero il primo paragrafo del can. 1061 del Codice di Diritto Canonico del 1983 ove si legge: "Il matrimonio valido tra battezzati si dice solamente rato, se non è stato consumato; rato e consumato se i coniugi hanno compiuto tra loro, in modo umano, l'atto coniugale per sé idoneo alla generazione della prole, al quale il matrimonio è ordinato per sua natura, e per il quale i coniugi divengono una sola carne". L'eventuale mancata consumazione del matrimonio deve essere provata e dimostrata giacché, "celebrato il matrimonio, se i coniugi hanno coabitato se ne presume la consumazione, fino a che non sia provato il contrario" (Can. 1061 § 2).

Quali sono i motivi per cui il matrimonio è nullo?
L’Ordinamento canonico ritiene nullo il sacramento del matrimonio quando la volontà manifestata prima del matrimonio è viziata. Semplicisticamente il matrimonio è nullo quando alternativamente e/o cumulativamente si verificano le seguenti ipotesi:

  • sentimenti di avversione o odio di una parte nei confronti dell’altra in prossimità del matrimonio, durante la cerimonia in Chiesa e/o nel corso della convivenza (timore e/o timore reverenziale);

  • violenze fisiche o morali dell'uno/a sull'altro/a (violenze sessuali; lesioni personali; denunce all'Autorità di Polizia; minacce di morte; altro) prima del matrimonio, durante la cerimonia in Chiesa e nel corso della convivenza (violenza);

  • relazione intrapresa dell'uno/a con altra persona prima nel fidanzamento e protratta dopo la celebrazione (simulazione parziale e/o totale);

  • avversioni al matrimonio religioso ovvero adesioni a fazioni o sette contrarie alla Chiesa (con scritti, atti pubblici o privati, manifestazioni ecc.) prima del matrimonio (simulazione parziale e/o totale);

  • affermazioni contrarie all'indissolubilità del vincolo matrimoniale (favorevole al divorzio), al Sacramento del matrimonio, alla fedeltà, alla Chiesa, ai figli, all'assistenza del coniuge (simulazione parziale);

  • condizioni future, presenti o passate rispetto alla data della celebrazione del matrimonio (condizione);

  • individuazione nell'altro/a di una qualità che ha spinto alla celebrazione (voglio sposare un medico e frequento Caio perché lo ritengo erroneamente che sia un medico) (errore sulla qualità della persona direttamente e principalmente intesa);

  • problemi legati a patologie psichiatriche con conseguenti ricoveri in strutture sanitarie ovvero ci sono stati (o ci sono): assunzione di droghe (psico-farmaci, alcool), malattie mentali, immaturità di uno dei due coniugi, difficoltà di relazione (servono in tutti i casi di questa lettera referti medici, perizie, testimoni, eventuali atti dell'Autorità giudiziaria - interdizioni, inabilitazioni, condanne penali-) (incapacità ad assumere gli oneri coniugali).

Le ipotesi sopra citate certamente non esauriscono il complesso quadro di tutte le circostanze che devono essere acquisite per la verifica dell’esistenza dei presupposti di fatto e di diritto al fine della declaratoria di nullità del matrimonio e, pertanto, devono essere intese quale mero sussidio alla prosecuzione dell’indagine che dovrà essere espletata da un avvocato canonista.

Il fedele cattolico, dopo la separazione od il divorzio, è libero di convivere con altra persona?
Solo a determinate condizioni, Il matrimonio celebrato in Chiesa (cfr. cann. 1055 – 1061 C.I.C. – Codice di Diritto Canonici- del 1983), elevato da Cristo a dignità di sacramento, nonostante la separazione od il divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio) disposto dall’Autorità giudiziaria, vincola i coniugi (cfr. Enc. “Casti connubii” di Pio XI, n. 42) sino ad un eventuale pronunciamento di declaratoria di nullità di un Tribunale Ecclesiastico Regionale. Per tale motivo la Chiesa Cattolica impone, anche in caso di separazione civile o di divorzio, un obbligo assoluto di fedeltà al coniuge originario, giacché il patto coniugale è configurato quale comunione per tutta la vita – cfr. can. 1055 CIC. L’eventuale comportamento contrario ai predetti obblighi comporta delle conseguenze.


A chi mi devo rivolgere per sapere se il mio matrimonio religioso dovesse essere nullo?
Il primo passo da fare è interpellare un esperto in diritto canonico Generalmente i fedeli cattolici si rivolgono ad un parroco o, alternativamente, ad un avvocato canonista autorizzato espressamente dal Tribunale Ecclesiastico Regionale locale ed inserito nell’elenco aggiornato annualmente dal Vicario giudiziale. Per evitare sorprese è opportuno rivolgersi direttamente alla Cancelleria del Tribunale e chiedere l’elenco degli iscritti.

Quanto costa una causa davanti al Tribunale Ecclesiastico?
Non è vero che solo le persone facoltose possono sostenere le spese di un processo di nullità. La Conferenza Episcopale ha stabiliti limiti rigorosissimi per le spese e per gli onorari dell’avvocato Nell’istante del conferimento dell’incarico all’avvocato è prevista la sottoscrizione di contratto. Attualmente sono previste delle tariffe rinvenibili nei siti dei Tribunali Ecclesiastici Regionali alle quali deve essere aggiunta l’IVA, la Cassa Avvocati e le eventuali spese documentabili.

Quali sono i documenti da raccogliere e quali dati devo avere per poter iniziare il processo canonico?
Generalmente l’avvocato fornisce l’elenco dei documenti al proprio assistito In linea di massima, senza avere la pretesa dell’esaustività, si può ritenere che, oltre alla dichiarazione sulla privacy, generalmente potrebbero essere necessari i seguenti documenti: a. copia dell’atto di matrimonio religioso ove compaiono le firme degli sposi e dei testimoni (l’atto è conservato in originale nella Chiesa parrocchiale dove è stato celebrato il sacramento); b. copia del Ricorso per separazione personale dei coniugi e successiva omologazione e/o divorzio (l’atto è in possesso dell’avvocato che ha provveduto a curare la difesa e la rappresentanza innanzi al Tribunale della Repubblica competente); c. certificato contestuale di residenza, famiglia, cittadinanza, di matrimonio civile (presso il Comune di residenza); d. estratto di matrimonio: e. certificati di battesimo e di cresima di entrambi gli sposi. f. sono, inoltre, necessari i dati di alcuni testimoni (nome, cognome, indirizzo, parrocchia di appartenenza). g. Dichiarazione relative ai costi ed alle spese del processo canonico da allegare all’atto introduttivo del processo. h. Mandato professionale.

Quanto tempo dura un processo canonico?
Per i tempi non è possibile dare certezze, in quanto la procedura è complessa e di difficile illustrazione. È necessario premettere che il procedimento canonico esige, per l’esecutività della decisione (per ottenere la nullità) dei tempi non prevedibili certamente ridotti in caso di accordo tre gli ex coniugi.

Lo Studio Legale Guidobaldi offre la possibilità di un incontro in videoconferenza evitando spostamenti. In questo caso, potrai acquistare la consulenza della durata massima di sessanta minuti seguendo le istruzioni sottostanti. A seguito del pagamento dell’importo richiesto ed all’emissione della relativa fattura, un avvocato abilitato ed esperto provvederà a chiamare.

Prezzo della consulenza:
100,00 Euro imponibile
4,00 Euro (4%) Cassa Previdenza Avvocati
22,88 Euro (22%) IVA

126,88 Euro Totale

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